Attività SGS: online le FAQ per lo svolgimento degli allenamenti
Il Settore Giovanile e Scolastico rende note le indicazioni per l'attività di carattere giovanilelunedì 26 ottobre 2020
A seguito delle recenti disposizioni governative ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle relative specifiche richieste dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si pubblicano le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito allo svolgimento di attività del Settore Giovanile e Scolastico.
2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.
3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
4. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?
L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.