Toscana

Il Premio di Preparazione: le modifiche all'art. 96 delle N.O.I.F.

Società di Puro Settore escluse dal diritto del Premio di Preparazione?

martedì 16 luglio 2019

Il Premio di Preparazione: le modifiche all'art. 96 delle N.O.I.F.

Importanti novità sul Premio di Preparazione stabiliti con l'art. 96 delle N.O.I.F..

Art. 96

Premio di preparazione

  1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

  1. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

  1. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

  1. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
  2. Tabella “premio di preparazione” : premi qui