Torneo Calcio a 5 - Categorie Pulcini e Esordienti
20 novembre 2024
domenica 20 agosto 2023
Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico (SGS) possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2011 e non per i nati nel 2012) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”.
Vengono considerati “Raduni di selezione” le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società (e non vanno confusi con i Provini presso società – giovani calciatori sottoposti a prova, per i cui dettagli si rimanda al la specifica nota QUI).
Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.
Per le categorie “Esordienti” e “Pulcini”, non è consentito dar luogo a selezioni precoci.
Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione, entro e non oltre il 30 Novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per il tramite del Comitato Regionale LND territorialmente competente (segreteria.fvg@lnd.it) e per conoscenza del Settore Giovanile e Scolastico regionale (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it), che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Club di 2° Livello” (vedasi CU SGS n. 9 del 9/8/2023 – scaricalo QUI);
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il giovane;
- situazione disciplinare adeguata relativamente a tecnici e dirigenti della società.
Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo “positivo”, senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.
Per l’organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):
- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA
La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale LND territorialmente competente (e per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico regionale), almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:
In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.
Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario “nulla osta” rilasciato dalla società di appartenenza.
È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco. I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d’intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l’espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.
I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.