Friuli Venezia Giulia

Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)

Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2019/2020, vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.

sabato 27 luglio 2019

Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)

Come specificato dal CU n.1 SGS per la s.s. 2019/2020, vengono considerati “Provini”, le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per “sottoporlo a prova”, prevedendo l’inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

  1. società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2008) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare “nulla osta” da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;
  2. soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a “prova” giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come “Scuola di Calcio”;

- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;

- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;

- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull’inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

 

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono “sottoporre a prova” un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all’inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2019) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;

- il Settore Giovanile e Scolastico autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione entro il 15 dicembre di un comunicato ufficiale nazionale, che potrà essere aggiornato nel corso dell’anno;

- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende “provare” giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della “prova” senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;

- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno “sottoposto a prova”, suddivisi per fascia d’età e gruppo-squadra.

 

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Nazionali o Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all’inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

Preme specificare che, oltre alla modalità sopra specificata, non esistono altre possibilità in base alle quali ad un giovane calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC sia permesso di fare attività presso altre società, affiliate alla FIGC, diverse da quella per cui è tesserato.

Le società già autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori nella s.s. 2018/2018 (vedasi l’elenco sotto) mantengono l’autorizzazione a sottoporre a prova i giovani nella corrente s.s. 2019/2020 purchè rinnovino la loro richiesta entro e non oltre il 30 settembre 2019 con le informazioni necessarie di cui sopra. Qualora non fosse effettuato il rinnovo entro il 30 settembre 2018 alla società verrà revocata l’autorizzazione per tutto l’intera stagione sportiva.

Le società autorizzate nella s.s. 2018/2019 erano le seguenti (CU n.37 SGS del 21/12/2018 – CU FVG N.69 DEL 3/01/2019):

  1. A) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 12 anni non compiuti, compiuti 16 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o sottoporre a prova giovani di età compresa tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione:

PORDENONE CALCIO SRL

UDINESE CALCIO SPA

ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR 

  1. B) Società autorizzate a sottoporre a prova giovani tra i 10 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società:

ASD SAN LUIGI CALCIO

  1. C) autorizzata a sottoporre a prova giovani tra i 12 anni compiuti e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società):

ASD LIVENTINA SAN ODORICO