Attualità

Sei mesi di inibizione al presidente della Serie D Punghellini

sabato 5 aprile 2008

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall'avv. Fabio Micali, Componenti, si è riunita il giorno 4 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:
 
 
 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI WILLIAM PUNGHELLINI (Presidente del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS (nota n. 3092/602pf06-07/SP/ma del 26.2.2008)
 
Con provvedimento del 26/2/2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione William Punghellini, Presidente del Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS.
All'inizio della riunione, l'incolpato ha depositato una istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, sulla quale ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale.
Sono comparsi i rappresentanti della Procura federale e l'incolpato, assistito dai propri difensori, i quali, in particolare, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 20, comma 5, CGS che il periodo di autosospensione sofferto dal Punghellini, a decorrere dal 27.12.2007, sia computato nella sanzione. Il Procuratore federale si è opposto alla decorrenza della sanzione nei termini richiesti dai difensori dell'incolpato.
A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
"La Commissione disciplinare nazionale
premesso
- che, con atto del 26/2/2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione William Punghellini, Presidente del Comitato Interregionale, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS;
- che, con istanza del 3 aprile 2008, il Punghellini ha chiesto l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS;
- che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visti
- l'art. 23, comma 1, del CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l'art. 23, comma 2, del CGS, secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 24 del CGS in materia di collaborazione degli incolpati e dall'art. 16 del CGS in tema di poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva;
che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
sanzione base: inibizione per mesi 13 e 15 giorni;
diminuzione in applicazione dell'art. 23, tenuto conto del comportamento del Punghellini nel corso dell'attività di indagine e della dichiarazione resa in data odierna: fino alla misura di 9 mesi;
ulteriore diminuzione in applicazione dell'art. 24: fino alla misura di 6 mesi;
sanzione da applicare: 6 mesi;
rilevato altresì
che il periodo di autosospensione sofferto dall'incolpato non può esser computato nella sanzione, in quanto la previsione di cui all'art. 20, comma 5, CGS si riferisce a fattispecie diversa, con la conseguenza che i due istituti non sono assimilabili;
che il Procuratore federale non ha alcun potere di ratifica in ordine a eventuali decisioni di autosospensione, né comunque risulta che, nel caso di specie, si sia verificata tale ipotesi;
che non vi è stato accordo tra la Procura federale e l'incolpato in punto di anticipazione del termine di decorrenza della sanzione;
che non ricorre il caso della commutazione in prescrizioni alternative, non essendo stata formulata alcuna proposta in tal senso da parte della Procura Federale;
che il Procuratore federale ha precisato che la propria adesione all'istanza formulata dall'incolpato presupponeva l'applicazione della sanzione dal momento della decisione dell'organo giudicante, senza avere effetto retroattivo;
dispone
l'applicazione a William Punghellini della sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla parte".
Dopo aver dato lettura della ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.
 
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La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dell'avv. Luigi Maiello, dall'avv. Andrea Micali, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:
 
(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI SANTO ALLEGRA (AE della Sezione AIA di Catania) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E 40 COMMI 1 E 2 PUNTO G) DEL REGOLAMENTO DELL'AIA (oggi art. 40 commi 1 e 3 punto h))(nota n. 1804/550pf06-07/SP/en del 20.12.2007)
 
Con provvedimento del 20 Dicembre 2007, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il Signor Santo Allegra, A.E. della Sezione A.I.A. di Catania, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, per comportamenti non regolamentari, nonché dell'Art. 40 Commi 1 e 2 punto G) del regolamento A.I.A. vigente all'epoca dei fatti, trasfuso nell'art. 40 commi 1 e 3 punto h) del vigente regolamento A.I.A..
 
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Signor Santo Allegra faceva pervenire una dichiarazione del Signor Ignazio Terranova, titolare del ristorante "La Trattoria" di Modica.
3. Il dibattimento
All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per 6 mesi. E' comparso altresì personalmente il Signor Santo Allegra unitamente al proprio difensore il quale ha richiesto l'irrogazione della sanzione dell'ammenda, nei confronti del proprio assistito.
4. I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
I fatti posti a fondamento della richiesta di deferimento da parte della Procura Federale riguardano un'infrazione commessa dall'arbitro effettivo Santo Allegra della Sezione AIA di Catania, il quale ha presentato una richiesta di rimborso spese all''Ufficio Rimborso Spese dell'AIA. Tale richiesta veniva formulata con l'allegazione della ricevuta n. 928 del 25/10/06, emessa dal titolare del ristorante "La Trattoria" di Modica. A seguito di alcuni accertamenti, tale documento fiscale risultava visibilmente alterato e modificato nell'importo originario pari ad euro 15,00, con il differente importo di euro 45,00, in seguito richiesto dall'incolpato nella propria nota spese.
I fatti contestati al deferito, sono stati confermati dallo stesso, il quale si è detto pentito della leggerezza commessa. 
Il comportamento posto in essere dal deferito comporta la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come previsto dall'art.1 comma 1 del CGS, nonchè dall'art. 40 commi 1 e 2 punto g) oggi trasfuso nell'art. 40 commi 1 e 3 punto c) del vigente regolamento AIA.
 
P.Q.M.
 
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al sig. Santo Allegra la sanzione della sospensione dall'attività sino al 30 giugno 2008.
 
 
(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (qualificatori Presidente Valenzana Calcio Srl e risultante socio di maggioranza della stessa Società nella stagione sportiva 2006-2007, nonché amministratore unico della medesima nella stagione sportiva 2007-2008),VITO PETRONE (all'epoca dei fatti allenatore di base tesserato GSD Mappanese) e delle Società VALENZANA CALCIO Srl e GSD MAPPANESE (nota n. 1152/569pf06-07/SP/ma del 9.11.2007)
 
Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie prodotte rispettivamente dal difensore del sig. Vito Petrone e dal GSD Mappanese, udite le conclusioni delle parti, ha innanzitutto preso in esame le eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate nella prima memoria, ritenendole tutte infondate, così come quella avanzata dal difensore del sig. Omodeo e della Valenzana nel corso dell'odierna riunione.
A riguardo la Commissione ha emesso ordinanza di rigetto.
La presunta violazione di quanto disposto dai commi 6 e 11 dell'art. 32 del CGS non comporta in ogni caso l'inammissibilità del deferimento giacchè tali norme non prevedono detta sanzione.
Peraltro, le indagini, il cui epilogo è rappresentato dal deposito della relazione del competente ufficio, si sono chiuse quando la stagione relativa ai fatti non era ancora terminata e quindi nel pieno rispetto del termine previsto dal citato comma 11.
Parimenti, va evidenziato che l'avviso della conclusioni delle indagini medesime è implicitamente contenuto nel deferimento comunicato a tutte le parti e quindi risulta rispettata anche la disposizione contenuta nel richiamato comma 6.
Nel contempo, la Commissione ritiene la sussistenza della propria competenza a conoscere dei fatti contestati giacchè questi coinvolgono soggetti e campionati di livello nazionale; tale competenza si estende anche alle persone tesserate a livello locale.
Il fatto storico posto alla base del deferimento, peraltro mai contestato da nessuno degli incolpati, risulta compiutamente ricostruito sulla base delle indagini svolte dal competente ufficio federale.
Deve però valutarsi se il provino effettuato il 27 febbraio 2007 sia stato organizzato nell'interesse della Biellese, come affermato dai fratelli Donatacci, ovvero della Valenzana, che a detta del sig. Omodeo avrebbe aderito alla proposta di costituire una propria compagine Primavera solo dopo lo svolgimento del provino stesso.
A sostegno della tesi della Procura, in base alla quale la visione dei calciatori è partita da una iniziativa della Valenzana, vi sono elementi di fatto e considerazioni fondate sulla logica.
Tra i primi, le dichiarazioni rese da tutti i calciatori coinvolti i quali hanno riferito che l'Avv. Donatacci ha sempre parlato del progetto della Valenzana e che l'autorizzazione al provino era stata richiesta alla Biellese, nonché le affermazioni contenute nella memoria difensiva del sig. Petrone analoghe come contenuto a quelle innanzi richiamate.
Sotto il profilo della logica deve evidenziarsi che non vi sarebbe stata ragione, se il provino fosse stato organizzato su iniziativa della Biellese, di far visionare i suoi stessi calciatori, di assicurare l'esistenza della sua autorizzazione, di incaricare della direzione tecnica dell'avvenimento l'allenatore di un altro sodalizio.
E' quindi evidente che il provino era finalizzato alla formazione della compagine Primavera della Valenzana, obiettivo più volte esternato da parte del sig. Omodeo, che aveva indicato nei fratelli Donatacci e nel sig. Petrone i soggetti da lui incaricati di valutare la fattibilità del progetto.
Ben può dirsi che i risultati delle indagini portano a ritenere provate e quindi fondate le contestazione rispettivamente mosse ai diversi deferiti.
Per quanto riguarda le due società coinvolte, appare credibile la tesi proposta dalla Mappanese secondo la quale il sodalizio era all'oscuro dell'attività svolta dal sig. Petrone; ciò non toglie che il suddetto Gruppo Sportivo debba essere chiamato a rispondere, a titolo oggettivo, della condotta del proprio tesserato.
Parimenti deve essere dichiarata la responsabilità oggettiva della Valenzana giacchè il sig. Omodeo, seppur autodefinitosi Presidente della società, all'epoca dei fatti ne era il socio di maggioranza ma non il legale rappresentante.
 
P. Q. M.
 
accoglie il deferimento ed applica al sig. Omodeo Alberto l'inibizione fino al 30 settembre 2008 e l'ammenda di €. 1.000,00 (mille/00), al sig. Petrone Vito l'inibizione fino al 30 giugno 2008, alla Valenzana Calcio Srl l'ammenda di €. 2.000,00 (duemila/00), al GSD Mappanese l'ammenda di €. 200,00 (duecento/00).
 
 
(221) – RECLAMO DELLA SOCIETA' AC VIS MACERATA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA SAMB. MONTECASSIANO-VIS MACERATA DEL 1.2.2008 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Marche - C.U. n. 105 del 15.2.2008 – Campionato Provinciale Allievi).
 
La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti;
 
PREMESSO CHE
 
-         Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 15.02.2008 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Marche respingeva il reclamo proposto dalla stessa società AC VIS Macerata in merito alla irregolare pozione del calciatore Giaconi Massimiliano – appartenente alla società Samb Montecassiano– nella gara del 1.2.2008 disputata tra l'odierna reclamante e la medesima società Samb Montecassiano e valevole per il Campionato Provinciale Allievi, girone A, e confermava il risultato acquisito sul campo;
-         Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo avanti a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Società AC VIS Macerata deducendo che
o       nella gara del 15.2.2008 la società Samb Montecassiano non poteva schierare il calciatore Giaconi Massimiliano, in quanto quest'ultimo, squalificato per una gara effettiva con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.2008 della medesima Delegazione Provinciale, non avrebbe scontato la predetta squalifica nel turno successivo, pur non prendendo parte all'incontro disputato contro la società Civitanovese "B" valevole per il medesimo Campionato, atteso che tale ultima società è fuori classifica e che pertanto la gara disputata contro di essa dalla società Samb Montecassiano non poteva essere considerata ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare;
o       pertanto, il calciatore Giaconi Massimiliano avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella gara disputata tra la Samb Montecassiano e la A.C. Vis Macerata;
-     In forza di quanto sopra e della dedotta irregolare posizione del calciatore Giaconi Massimliano , l'odierna reclamante concludeva pertanto chiedendo che fosse inflitta alla società Samb Montecassiano la punizione sportiva della perdita della gara disputata in data 01.02.2008;
 
* * * * *
Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato ed il reclamo deve pertanto essere respinto.
A tal fine, va preliminarmente rilevato che è l'art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – e non l'art. 17, comma 4, come erroneamente dedotto da controparte – che disciplina l'esecuzioni delle sanzioni a carico dei tesserati, così statuendo: "…Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della Giustizia Sportiva…".
Dalla lettura del predetto articolo si evince chiaramente che le sanzioni inflitte ai tesserati devono essere scontate nella prima gara ufficiale utile successiva al provvedimento irrogativo della sanzione, e ciò anche al fine di garantire l'immediatezza e l'efficacia della sanzione irrogata.
Orbene, ciò posto e venendo al caso in esame, non vi può esser alcun dubbio che la gara disputata tra Samb Montecassiano e Civitanovese "B" sia una gara ufficiale del Campionato Provinciale Allievi, Girone A, e che pertanto il calciatore Giaconi Massimiliano, non prendendovi parte, abbia effettivamente scontato la giornata di squalifica comminatagli con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23.1.2008 della medesima Delegazione Provinciale.
A nulla vale l'assunto della reclamante secondo cui, in conseguenza del fatto che la società Civitanovese "B" non concorre alla classifica finale del campionato, la gara sopra citata non può essere considerata una gara valida ai fini dell'esecuzione della sanzione inflitta al calciatore Giaconi Massimiliano, atteso altresì che sia la società Samb Montecassiano sia la società Civitanovese "B" sono iscritte e partecipano regolarmente al Campionato Provinciale Allievi Girone A e che pertanto la gara da loro disputata è una gara ufficiale del predetto Campionato.
Pertanto, nel caso de quo, non avendo il calciatore Giaconi Massimiliano preso parte all'incontro disputatosi tra la società Samb Montecassiano-Civitanovese "B" ed avendo pertanto scontato in tale gara la giornata di squalifica precedentemente comminatagli, egli poteva legittimamente disputare la successiva gara Samb Montecassiano –A.C. Vis Macerata.
 
P.Q.M.
 
Respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa versata.
 
 
241) - RECLAMO DEL CALCIATORE ANTONIO CAROPRESE (tesserato PD Poseidon SpA) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 (delibera Giudice Sportivo C.U. n. 24 del 5.3.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Calabria C.U. n. 117 del 18.3.2008 – Campionato Allievi).
 
Visti gli atti;
letto il ricorso;
considerato che il calciatore Antonio Caroprese ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Calabria che ha parzialmente accolto il ricorso della Società PD Poseidon riducendo la propria squalifica fino al 31.3.2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo CU. n. 24 del 5.3.2008 che aveva inflitto al medesimo la squalifica fino al 5.3.2011;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi di giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della tassa versata.