In Breve

Procura Federale: Deferimenti in merito alla gara Siena-Varese del 2011

martedì 25 agosto 2015

Il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 
1) il Sig. MEZZAROMA Massimo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. SIENA S.P.A. (oggi A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE),
2) il Sig. SGANGA Pier Paolo, all’epoca dei fatti Consigliere di amministrazione della società A.C.SIENA S.P.A. (oggi A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE),per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi integralmente trasfuso nell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del C.G.S.), per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato; in particolare, MEZZAROMA chiedendo la disponibilità a perdere la gara a STELLINI, che opponeva un immediato rifiuto; nonché chiedendo a COPPOLA, per il tramite di SGANGA, di verificare la disponibilità dei calciatori del Siena a perdere la gara, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; SGANGA fungendo da intermediario per la proposta illecita;
 3) il Sig. STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della prima squadra tesserato per la società A.C. SIENA S.P.A. (oggi A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso
nell’art. 7, comma 7, del C.G.S.), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,omettendo di denunciare i fatti sopra descritti, integranti illecito sportivo, in particolare, con riferimento alla circostanza di essere stato destinatario di una proposta di alterazione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011 da parte di MEZZAROMA Massimo, e di essere stato informato dal collega calciatore CAROBBIO Filippo di quanto da quest’ultimo appreso dal collega calciatore COPPOLA Ferdinando circa la richiesta, proveniente dal sig. SGANGA Pier Paolo per conto di MEZZAROMA Massimo, di disponibilità, da parte dei calciatori del SIENA, a perdere la gara SIENA – VARESE del 21/05/2011;
4) la società A.C. SIENA S.P.A. (oggi A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi integralmente trasfuso nell’art. 4, comma 1, del C.G.S.), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, Sig. Mezzaroma, come sopra descritto, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi integralmente trasfuso nell’art. 4, comma 2, del C.G.S.), per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Sganga e Stellini come sopra descritto.