Potenza-Salernitana: sono otto i deferimenti per illecito sportivo
giovedì 24 luglio 2008
Otto deferimenti, tra cui le due società, per illecito sportivo in merito alla gara Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008. Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
• POSTIGLIONE Giuseppe, Presidente della Società Potenza Sport Club; a. per violazione dell’art. 7, commi 1 e 6, C.G.S., per avere posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica; con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. b. per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
• GIUZIO Pasquale, all’epoca dei fatti Dirigente con potere di firma del Potenza Sport Club; a. per violazione dell’art. 7, commi 1 e 6, C.G.S., per avere posto in essere condotte dirette ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica; con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. b. per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti della Procura Federale;
• ARLEO Pasquale, all’epoca dei fatti allenatore del Potenza Sport Club; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, circa il comportamento da altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti di questa Procura;
• DE CESARE Ciro, calciatore del Potenza Sport Club; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, circa il comportamento da altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti di questa Procura
• CAMMAROTA Andrea, calciatore del Potenza Sport Club; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, circa il comportamento da altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti di questa Procura;
• CUOMO Luigi, calciatore del Potenza Sport Club; per violazione degli artt. 7, comma 7, e 1, comma 1, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale, circa il comportamento da altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.04.2008, nonché per violazione del principio di lealtà, correttezza e probità in riferimento all’atteggiamento tenuto in fase di audizione innanzi agli organi inquirenti di questa Procura
• La Società POTENZA Sport Club; per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente, al proprio Dirigente con delega di rappresentanza ed ai propri tesserati
• La Società SALERNITANA; per violazione dell’art. 4, comma 5, C.G.S. a titolo di responsabilità presunta, con riferimento alle condotte commesse dal POSTIGLIONE e dal GIUZIO in violazione dell’art. 7, comma 1, in vantaggio della società Salernitana.