In Breve

Plusvalenze: deferite Genoa, Udinese e Reggina e alcuni dirigenti

giovedì 12 giugno 2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale tre società di serie A, Genoa, Udinese e Reggina e alcuni dirigenti dei suddetti club. 

Di seguito il dettaglio dei deferimenti: 

• Luigi Dalla Costa, già Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CFC S.p.A.: 
A) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi; 
B) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nei bilanci chiusi al 30 giugno 2002, plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula di contratti attinenti a diritti alle prestazioni di calciatori con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili ai diritti medesimi, 

tutte condotte connesse e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2003/2004 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale; 

• Giovanni Blondet, già Direttore Generale del GENOA CFC S.p.A., per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi; 

• Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione del GENOA CFC S.p.A. 
A) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi; 
B) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula di contratti attinenti a diritti alle prestazioni di calciatori con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili ai diritti medesimi, nonché per non aver svalutato nei bilanci al 30 giugno 2004 e 30 giugno 2005 e nelle situazioni infrannuali al 31 marzo 2004 e 31 marzo 2005 le poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, 

tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale. 

• la società GENOA CFC S.p.A. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti; 

• Pierpaolo Marino, già Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ UDINESE CALCIO S.p.A., per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi;
 
• Franco Soldati, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’UDINESE CALCIO S.p.A., per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula di contratti attinenti a diritti alle prestazioni di calciatori con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili ai diritti medesimi, nonché per non aver svalutato nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 le poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, 

tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale. 

• la società UDINESE CALCIO S.p.A. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali rappresentanti; 

• Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della REGGINA CALCIO S.p.A. 
A) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti attinenti a diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione dei diritti stessi; 
B) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili; 
C) per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, nonché per non aver svalutato nel Bilancio al 30 giugno 2004 le poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, 

tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2005/2006 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
 
• la società REGGINA CALCIO S.p.A. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo Dirigente e legale rappresentante.