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Passaporti falsi: dal TFN penalizzazione di 8 punti per il Kaos Reggio Emilia

mercoledì 28 febbraio 2018

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la società ASD Kaos Futsal (oggi SSD Kaos Reggio Emilia Calcio a 5) con la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva in corso e con un’ammenda di 8mila euro. La società era stata deferita dal Procuratore Federale per una vicenda legata alla falsificazione dei passaporti di alcuni calciatori. Penalizzate di 1 punto in classifica con un’ammenda di 500 euro anche le società ASD Real Rogit e ASD Ferentino, mentre il deferimento nei confronti dell’ASD Cioli Cogianco Futsal e dell’ASD Città di Montesilvano è stato dichiarato improcedibile.

Il TFN ha disposto l’inibizione di 2 anni e un’ammenda di 10mila euro nei confronti di Angelo Barbi, all’epoca dei fatti presidente della società. Squalificati per un anno Luan Felipe Fiuza, Guilherme Zonta Arruda, Luis Felipe Naibo Turmena, Rafael Ciavotela Do Amaral, Luca Baroni, Tiago Fortuna De Lemos, Mateus Garzia Neuhas ed Henrique Figliero Da Silva, all’epoca dei fatti tutti calciatori dell’ASD Kaos Futsal, Henrique Marcelo Urio, all’epoca dei fatti calciatore dell’ASD Real Rogit, Henrique Marcelo Urio e Sebastian Matias Rosa, all’epoca dei fatti calciatore del Montesilvano.

Disposta inoltre l’inibizione di 60 giorni nei confronti di Gianluca Converso, all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Real Rogit e Cristian Arduini, all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Ferentino. Dichiarati improcedibili i deferimenti nei confronti di Marco Calzolari (dirigente accompagnatore ASD Kaos Futsal), Carlo Giannini (presidente ASD Cioli Cogianco) e Antonio Iervolino (presidente ASD Città di Montesilvano).

Il Tribunale ha stralciato la posizione di Bruno Henrique, all’epoca dei fatti calciatore del Palermo Calcio, in relazione alla quale rinvia il procedimento per la discussione alla riunione del prossimo 19 aprile (ore 15), con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38, commsa 5 lettera D CGS CONI, mandando alla Segreteria del TFN di dare avviso alla parte e alla Procura Federale.

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