Dilettanti

Giocava senza idoneità agonistica: squalifiche a giocatore, tesserati e club

mercoledì 18 aprile 2012

Giocava senza idoneità agonistica: squalifiche a giocatore, tesserati e club

Giocava  nel Campionato Dilettanti di Serie B di calcio a cinque senza il certificato sanitario di idoneità agonistica: dopo l’immediata revoca del tesseramento, la Commissione Disciplinare Nazionale  - su deferimento del Presidente della Federazione - lo ha squalificato per due anni;  3 anni di inibizione al presidente della società, la Domus Bresso della provincia di Milano; 2 anni di squalifica per il vice presidente della società e per l’allenatore; 10 punti di penalizzazione alla squadra nel prossimo Campionato e 5 mila euro di ammenda.
I fatti si riferiscono al Campionato 2010/2011. Secondo i regolamenti federali, l’articolo 43 delle NOIF (norme organizzative interne federali) disciplina la tutela medico-sportiva in àmbito dilettantistico: al comma 5, prevede per  la società “l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la Segreteria federale, la Divisione o il Comitato competente, nonchè la Sezione medica di Coverciano, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell’utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività agonistica”.
Di fronte alla violazione della normativa, sono scattati i deferimenti davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale che oggi ha discusso il caso e adottato i provvedimenti già citati.
Di seguito, il Comunicato Ufficiale con il testo del provvedimento odierno    

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN
(2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A., e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(253) – DEFERIMENTO DELLA PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MARCO GULIZIA (all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Domus Bresso), ALESSIO DANIELE BATTAIA (già calciatore e attuale dirigente della Società SC Domus Bresso), ANDREA IVAN BISOGNO (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Domus Bresso), ALBERTO FERRI (all’epoca dei fatti allenatore della Società SC Domus Bresso), la Società SC DOMUS BRESSO ¿ (nota n°. 11768/039 pf11-12 del 19.12.2011).

Letti gli atti, visto il deferimento disposto dal Presidente federale nei confronti di Salvatore Marco Gulizia, all’epoca dei fatti Presidente della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all’art.1, comma 1, CGS anche in relazione agli artt. 44, comma 1 e 43 comma 5 NOIF per non aver fatto sottoporre a visita medica il calciatore Alessio Daniele Battaia ai fini del tesseramento per la stagione sportiva 2010-2011; per aver disposto che detto calciatore prendesse parte alle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B Calcio a 5 pur sapendo, fin dal 10 novembre 2010, che lo stesso era privo della idoneità al’attività agonistica ed infine per non aver immediatamente informato la Segreteria della FIGC, la Divisione Calcio a 5, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico della inidoneità alla pratica sportiva del Battaia ai fini della tempestiva revoca del tesseramento;
Alessio Daniele Battaia, già calciatore ed attuale dirigente della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all’art. 1,comma 1, CGS anche in relazione all’art. 43 comma 1 NOIF per non essersi sottoposto a visita medica ai fini dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva per  il  tesseramento con la Società Domus Bresso per la stagione sportiva 2010-2011; per aver preso parte alle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B Calcio a 5 pur sapendo, fin dal 10 novembre 2010, di essere privo della idoneità al’attività agonistica;
Andrea Ivan Bisogno, all’epoca dei fatti Vice Presidente e dirigente accompagnatore della Società Domus Bresso per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS  per aver sottoscritto le distinte delle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B calcio a 5, attestando la regolare posizione del calciatore Alessio Daniele Battaia pur sapendo che lo stesso fin dal 10 novembre 2010 era privo della idoneità all’attività agonistica;
Alberto Ferri, all’epoca dei fatti allenatore della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all’art. 1, comma 1, CGS per aver utilizzato il calciatore Alessio Daniele Battaia pur sapendo che lo stesso era privo fin dal 10 novembre 2010  della idoneità all’attività agonistica;
la S.C. Domus Bresso, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.
Letta la memoria difensiva depositata in giudizio dalla S.C. Domus Bresso con la quale si assume la piena regolarità dei comportamenti tenuti da tutti i soggetti deferiti in quanto il calciatore, precedentemente tesserato per la S.C. Domus Bresso, aveva un’ultima certificazione di idoneità all’attività agonistica rilasciata un anno prima (il 9 novembre 2009) e valida per un anno sicchè la presenza in distinta prima ed in campo poi sino alla data del 10 novembre 2010 dovrebbe intendersi regolare. Quanto alla gara del 4 aprile 2011, nella stessa il Battaia non scendeva in campo come giocatore ma come coordinatore delle mansioni in panchina sicchè non necessitava di alcuna certificazione di idoneità agonistica. Conseguentemente la Società chiede il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti.
Ascoltato il rappresentante della Procura federale, in rappresentanza della Presidenza Federale, Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
Salvatore Marco Gulizia: inibizione per anni 3 (tre);
Alessio Daniele Battaia: inibizione per anni 2 (due);
Andrea Ivan Bisogno: inibizione per anni 2 (due);
Alberto Ferri: squalifica per anni 2 (due);
S.C. Domus Bresso: 10 (dieci) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
Ascoltato il legale dei soggetti deferiti ed il Sig. Gulizia di persona i quali hanno insistito nelle deduzioni già formulate nella memoria difensiva in atti.
Il deferimento è fondato e va accolto.
Risulta evidente infatti che l’idoneità all’attività agonistica certificata dal Medical Center di Bresso in data 9 novembre 2009 aveva perso ogni efficacia nel momento in cui il calciatore Battaia si era svincolato dalla Società di appartenenza, con la conseguenza che il nuovo tesseramento richiesto in data 3 settembre 2010 (senza nessun collegamento con il precedente) necessitava di nuove visite mediche e di un nuovo accertamento della idoneità alla attività agonistica, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Risulta peraltro che in data 10 novembre 2010, il Medical Center di Bresso, dopo aver visitato il Battaia, consegnava una informativa alla Società e al calciatore con la quale segnalava la necessità di ulteriori accertamenti al fine di una precisa diagnosi essendo insorti seri dubbi sull’idoneità alla attività agonistica.
Dubbi purtroppo confermati in data 11 dicembre 2010 quando il Medical Center di Bresso emetteva il certificato di non idoneità alla attività agonistica.
Devono pertanto ritenersi provate e connotate di particolare gravità le condotte contestate ai soggetti deferiti che avvalendosi di una errata interpretazione della norma e nella piena consapevolezza di seri dubbi sulla idoneità del calciatore, hanno colpevolmente esposto a rischio la salute del medesimo, risultato poi effettivamente inidoneo all’attività sportiva.
Ditalché quantomeno dalla data del 11 dicembre 2010 in poi il Battaia ha svolto attività agonistica in gare ufficiali in assenza della prescritta documentazione medica e quindi in posizione irregolare.
Residua la gara del 2 aprile 2011 in cui il calciatore ricompare nella distinta consegnata all’arbitro. Assume la difesa che il Battaia non avrebbe giocato ma si sarebbe limitato a ricoprire altro ruolo in panchina per il quale non necessitava la idoneità. Neppure tale assunto può essere condiviso posto che il Battaia compare nella distinta come calciatore con la maglia numero 10.
Ritiene pertanto la Commissione sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte, cui consegue quella diretta e oggettiva della Società d’appartenenza.
Ritenute congrue le sanzioni richieste precisando però che la sanzione della penalizzazione a carico della S.C. Domus Bresso va riferita alla prossima stagione sportiva in adesione al principio dell’afflittività delle sanzioni.
      P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
Salvatore Marco Gulizia: inibizione per anni 3 (tre)
Alessio Daniele Battaia: inibizione per anni 2 (due)
Andrea Ivan Bisogno: inibizione per anni 2 (due)
Alberto Ferri: squalifica per anni 2 (due)
S.C. Domus Bresso: 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica generale da scontare nella  stagione sportiva 2012/2013 e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).