In Breve

Deferiti alla Disciplinare il Treviso, il Lanciano e 26 giocatori

venerdì 27 giugno 2008

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata,  ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale ventisei giocatori all’epoca dei fatti tesserati per il Treviso, il presidente e legale rappresentante del Treviso Ettore Setter, il presidente e legale rappresentante pro-tempore della S.S. Lanciano Pasquale di Stanislao e le due società Treviso e Lanciano.
I giocatori deferiti per violazione dell’art. 94, comma 2, ultima parte delle N.O.I.F., per non aver comunicato alla Lega di appartenenza l’azione promossa dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della società Treviso sono: Marco Ballotta, Paulo Vitor Barreto de Souza, Daniele Bellotto, Emiliano Betti, Massimo Carrera, Andrea Capone, Luis Fernando Centi, Roberto Chiappara, Roberto Cortellini, Marcello Cottafava, Antonino D’Agostino, Stefano Dell’Acqua, Fabio Di Venanzio, Giovanni Filetta, Francesco Galeotto, Fabio Gallo, Mavillo Gheller, Riccardo Gissi, Daniele Lorenzini, Giovanni Marchese, Francesco Parravicini, Riccardo Pagliuchi, Reginaldo Ferreira da Silva, Marco Zaninelli, Davide Zomer, Alessandro Zoppetti.

Ettore Setter è stato deferito per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 3, del C.G.S. per avere stipulato con la società S.S. Lanciano s.r.l. un accordo relativo al trasferimento del calciatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103 bis N.O.I.F., e quindi in violazione della normativa federale; per violazione dell’art. 30 dello Statuto federale in relazione all’art. 15 del C.G.S. per aver proposto denuncia-querela nei confronti del sig. Pasquale Di Stanislao, eludendo il vincolo di giustizia e per non aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Federale;
Pasquale Di Stanislao per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 3, del C.G.S. per avere stipulato con la soc. Treviso F.C. 1993 s.r.l. un accordo relativo al trasferimento del calciatore Fonjock Divine, successivamente risolto, con previsione di premio di valorizzazione, in difetto delle formalità prescritte dagli artt. 95, 101 e 103 bis N.O.I.F., e quindi in violazione della normativa federale;

la società Treviso a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la società Lanciano a titolo di responsabilità diretta.

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Il Procuratore federale, esaminata la relazione di  indagine ed i relativi allegati, ha disposto l’archiviazione del procedimento inerente pretese irregolarità nella gestione amministrativo-contabile della società Treviso f.c. 1993 s.r.l., limitatamente alla pretesa corresponsione di compensi integrativi “in nero” da parte del Treviso in favore di due calciatori trasferiti nella stagione sportiva 2007/2008 ad altre società.