In Breve

Deferimenti serie C: accolto ricorso del Pescara, respinti gli altri

mercoledì 30 aprile 2008

La Corte di Giustizia federale ha accolto il ricorso del Pescara contro la penalizzazione di 2 punti in classifica nella corrente stagione sportiva e di Claudio Di Giacomo (all’epoca dei fatti legale rappresentante del Pescara) contro l’inibizione di sei mesi; ha invece respinto i ricorsi del Sassari Torres, del Lanciano, del Castelnuovo Garfagnana, del Catanzaro e dell’Olbia.

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
• l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico del Sig. Mascia Antonio, legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito proprio deferimento per violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 pel previdente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile  ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile  ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008 );
• l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della Società S.S. Sassari Torres avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito proprio deferimento per violazione per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del  C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 RIUNITI i ricorsi nn 1), 2) e 3) li RESPINGE
2) Ricorso Sig. MASCIA ANTONIO
legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Sassari Torres, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7 commi 3 e 7 pel previdente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile  ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile  ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008 )
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 
3) Ricorso S.S. SASSARI TORRES
avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 
4) PROCURATORE FEDERALE avverso:
• l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico del Sig. Di Stanislao Paolo, legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito proprio deferimento per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7  del previgente C.G.S. applicabile  ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile  ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
• l’erronea determinazione della sanzione da irrogare a carico della S.S. Lanciano avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito proprio deferimento per violazione art. 2, comma 4 e  7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)
 RIUNITI i ricorsi nn. 4), 5) e 6) li RESPINGE
5) Ricorso Sig. DI STANISLAO PAOLO
legale rappresentante all’epoca dei fatti della società S.S. Lanciano, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’ art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7  del previgente C.G.S. applicabile  ratione temporis (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all’allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile  ratione temporis (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008) 
6) Ricorso S.S. LANCIANO
avverso la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 2, comma 4 e  7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente. (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 

 
7) Ricorso U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA CALCIO S.r.l. avverso le sanzioni:
• dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Marchini Mauro, all’epoca dei fatti Presidente U.S. Castelnuovo Garfagnana Calcio S.r.l.;
• della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente stagione sportiva;
• dell’ammenda di € 500,00 alla società;
per violazione, il Marchini, dell’art. 10 comma 3 seconda parte e C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 nonchè dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti;
• la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del suo Presidente;
seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3512/674pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 RESPINTO
8) Ricorso F.C. CATANZARO
avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del Procuratore Federale, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS vigente, per la condotta del Presidente (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.03.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)


 RIUNITI i ricorsi nn. 8) e 9) li RESPINGE
9) Ricorso Sig. PITTELLI GIANCARLO
legale rappresentante FC Catanzaro, avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 6 e dell’ammenda di € 500,00 per violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio Federale n. 6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità del mese di giugno 2007 e per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre 2007;
seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.03.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 
10) Ricorso PESCARA CALCIO
avverso la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica nella corrente stagione sportiva, seguito deferimento del Procuratore Federale, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.03.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)

 RIUNITI i ricorsi nn. 10) e 11) li ACCOGLIE, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata
11) Ricorso Sig. DI GIACOMO CLAUDIO
legale rappresentante all’epoca dei fatti della società Pescara Calcio SpA, avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 6 seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e dell’art. 8 comma 5, del C.G.S. (art. 7 comma 1 previgente) per il mancato pagamento dei emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia
(nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.03.2008)
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)
 
12) Ricorso OLBIA CALCIO S.R.L. avverso le sanzioni:
• dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Rusconi Franco Cesare, legale rappresentante della Società, per violazione prevista e punita, dall’art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all’allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U.  n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, fissato dalle disposizioni federali di cui al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007; inoltre della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l’avvenuto pagamento al 31 ottobre 2007;
• della penalizzazione di punti 2 in classifica nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 500,00 alla società Olbia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda  parte C.G.S. vigente, per le condotte del suo Presidente;
seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13 marzo 2008).
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 22.4.2008)
 RESPINTO