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Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di aprile e maggio

Chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di marzo non deve presentare un’ulteriore domanda

lunedì 8 giugno 2020

Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di aprile e maggio

È stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34 per i mesi di aprile e maggio 2020.

1) Per chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di marzo 2020:
L’art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 29 maggio 2020 prevede espressamente che l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 venga erogata da Sport e Salute, senza necessità di ulteriore domanda, ai soggetti che sono stati già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità.

Per quanto sopra, tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il mese di marzo 2020, stanno ricevendo il pagamento dell’indennità di aprile e maggio 2020 senza dover presentare una nuova domanda. Si invita pertanto a verificare l’avvenuta erogazione sullo stesso conto corrente su cui è stata accreditato il bonus relativo a marzo 2020.

Chi avesse già presentato la domanda per il mese di marzo 2020, ma non avesse ancora ricevuto l’indennità, è tenuto a fornire le integrazioni istruttorie che Sport e Salute gli ha richiesto per poter ottenere l’indennità di marzo 2020 e, in tale sede, potrà anche caricare i documenti che ritiene necessari per l’indennità di aprile e maggio 2020.

Se le integrazioni richieste soddisfacessero i requisiti richiesti dalla legge, gli verrà corrisposta l’indennità di marzo 2020 e, conseguentemente, anche l’indennità di aprile e maggio 2020.

2) Per chi non ha presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di marzo 2020:
Il decreto ministeriale sancisce che potranno presentare la domanda per l’indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

1. non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”);
2. non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di aprile e maggio 2020;
3. non devono aver percepito, nel mese di aprile e maggio 2020, il Reddito di Cittadinanza;
4. non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Il rapporto di collaborazione deve:

1. essere svolto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le, Federazioni Sportive Nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal CIP ovvero con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 devono essere iscritte al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI;

2. aver cessato, sospeso, o ridotto l’attività a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
3. essere esistente già alla data del 23 febbraio 2020;
4. non rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Legge “Rilancio”) (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14 di oggi, lunedì 8 giugno, sul sito di Sport e Salute.
La procedura d’invio della domanda prevede tre fasi:

• la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà comunicato dalle ore 14 di oggi, lunedì 8 giugno, sull’homepage del sito di Sport e Salute (leggi qui l’informativa relativa alla privacy). Nell’SMS inviato per la prenotazione va inserito solo il Codice Fiscale senza spazi o testi aggiuntivi. Dopo aver inviato l’SMS, il richiedente riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma. Il sistema assicura che l’ordine di presentazione delle domande corrisponda all’ordine di ricevimento degli SMS.
• l’accreditamento: per accreditarsi alla piattaforma è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS al numero sopra indicato. Per accedere all’accreditamento l’utente può utilizzare il link ricevuto via SMS insieme al codice univo di prenotazione o accedere alla piattaforma dall’homepage del sito di Sport e Salute;
• la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Per prepararti alla presentazione della domanda, ti consigliamo di:

• caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o attestazione della società ovvero prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);

• avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;
• disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
• conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
• accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Coni, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni sportive paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
• verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
• disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
• verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;
• verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Federazione sportiva paralimpica una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI o dal CIP.

Al fine di supportare i richiedenti nella fase di presentazione della domanda e di essere aggiornati sullo stato di avanzamento della stessa:
• è stato riattivato l’indirizzo mail dedicato: curaitalia@sportesalute.eu, che offrirà un primo supporto automatico per le domande più frequenti (nota bene: si comunica che gli utenti non potranno utilizzare questo indirizzo mail per richiedere di modificare dati inseriti o documenti allegati in fase di presentazione della domanda; qualunque messaggio contenente allegati ovvero inerente a integrazioni o modifiche della domanda non sarà tenuto in considerazione);
• è attivo il canale Telegram di Sport e Salute che, come avvenuto nella prima fase, aggiornerà sulle questioni principali che verranno poste dall’utenza. Per seguire il canale clicca qui: https://t.me/SporteSalute;
• nei prossimi giorni, sarà disponibile un’applicazione, scaricabile gratuitamente, dagli store di Google Play ed Apple. L’applicazione consentirà ad ogni utente già registrato di monitorare lo stato della propria domanda, consultare le FAQ, ricevere notifiche e News della Società e ricevere informazioni sulle azioni necessarie durante la fase istruttoria. Per accedere alla APP il richiedente utilizzerà le stesse credenziali di accesso alla piattaforma. La APP sarà utilizzabile anche da parte degli utenti che hanno presentato la richiesta di indennità per il mese di marzo 2020.

Tutti i richiedenti sono pregati di utilizzare esclusivamente gli strumenti di supporto sopraindicati e non i vari contatti disponibili sul sito di Sport e Salute, con particolare riferimento ai contatti delle varie direzioni di Sport e Salute e del centralino aziendale dai quali non potranno ricevere un sostegno adeguato.