Al Consiglio Federale del 5 la situazione della Lega Professionisti
giovedì 30 aprile 2009
L’esito dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti conferma la complessità di una situazione che non ha trovato sbocchi in quattro successive scadenze, cioè nelle assemblee che si sono svolte il 3 febbraio, il 6 marzo, il 31 marzo e in data odierna.
Una situazione di criticità che, in base alla normativa CONI e FIGC, impedisce ai rappresentanti delle Società di serie A e B di partecipare con diritto di voto alle sedute del Consiglio federale.
Di fronte a una oggettiva situazione di stallo, la responsabilità della FIGC è quella di attivare un iter procedurale che favorisca un chiarimento nel rispetto del quadro normativo vigente: la situazione determinatasi all’interno della Lega Nazionale Professionisti sarà quindi il punto centrale dell’ordine del giorno del Consiglio federale già convocato per martedì prossimo, 5 maggio.
Dal punto di vista politico la FIGC conferma piena disponibilità a utilizzare anche i prossimi giorni per un confronto con tutti i soggetti interessati, utile a raccogliere le varie posizioni e a valutare i diversi punti di vista.
Sul piano istituzionale è dovere della FIGC portare nella sede statutariamente prevista l’esame e l’approfondimento della situazione, perché il Consiglio Federale possa pronunciarsi, su proposta del Presidente, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, comma 9.
Nota di servizio
Testo del comma 9 dell’articolo 9 dello Statuto FIGC:
“9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento.
La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.”