SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0126 CFA del 30 maggio 2024 (PFI/sig. Antimo Scialla-sig. Cristian Salomone) Allegati SEZ. UNITE DECISIONE N. 0126 CFA Del 30 Maggio 2024 Massime di riferimento Giudizio e responsabilità disciplinare - oggetto di valutazione del giudice sportivo – compromissione dei valori dell’ordinamento sportivo – principi dell’ordinamento generale – applicabilità automatica – esclusione – valutazione della prova - apprezzamento di merito Processo sportivo in genere – sospensione del procedimento – art. 39, comma 7, CGS CONI – art. 111 CGS FIGC – pendenza di procedimento penale – non è causa di sospensione Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza Mezzi di prova – valutazione della prova - cd. prova atipica – tassatività dei mezzi di prova – non sussiste – atti di indagine penale – utilizzabilità – vaglio del giudice sportivo “In ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale […]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico”. Pertanto, “l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione alla gravità dell’illecito