Giudizio e responsabilità disciplinare – giusto processo – standard probatorio inferiore a esclusione ragionevole dubbio – ragionevole certezza – quadro indiziario
Un quadro indiziario articolato ma univoco e coerente, fondato su dati di fatto certi, è idoneo a collegare con ragionevole certezza la violazione contestata al tesserato deferito.
È responsabile della violazione del tassativo divieto disposto dall’art. 24, comma 1, CGS, nonché dei doveri di probità sanciti dall’art. 4 CGS, il tesserato del settore professionistico che effettui scommesse aventi ad oggetto incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, per il solo fatto di aver scommesso. L’art. 24 CGS configura, infatti, una fattispecie di pericolo, volutamente ampia e con un arretramento della tutela dei valori etici protetti che prescinde dall’accertamento in concreto della effettiva lesione dei medesimi. L’ordinamento federale attraverso tale fattispecie sanzionatrice anticipa il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo nei confronti di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità.
Stagione: 2024-2025
Numero: 70/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Golia
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.