Entità e misura delle sanzioni – valutazione organi di giustizia sportiva – prudente apprezzamento
Spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare la specie e la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare ai tesserati, tenendo in debita considerazione le circostanze del caso concreto e, soprattutto, il grado di compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
Stagione: 2024-2025
Numero: 69/TFN/2024-2025/C
Presidente: Grasso
Relatore: Arpini
Riferimenti normativi: : art. 4, co. 1, CGS; art. 37, co. 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico.
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.