Entità e misura delle sanzioni – valutazione organi di giustizia sportiva – prudente apprezzamento

Spetta al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva individuare la specie e la misura delle sanzioni disciplinari da irrogare ai tesserati, tenendo in debita considerazione le circostanze del caso concreto e, soprattutto, il grado di compromissione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

Stagione: 2024-2025

Numero: 69/TFN/2024-2025/C

Presidente: Grasso

Relatore: Arpini

Riferimenti normativi: : art. 4, co. 1, CGS; art. 37, co. 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico.

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf