Mancato pagamento a tesserati, nei termini di cui all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale - Applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 127 CGS – Sanzione dell’ammenda – Mancata dichiarazione di efficacia dell’accordo ex art. 127 CGS – Sussistenza
Il sesto comma dell’art. 31 del CGS, per quanto qui di interesse, prevede che “Il mancato pagamento … comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”. Appare quindi di palmare evidenza che la sanzione dell’ammenda non è prevista dal legislatore federale e non potrà dunque essere irrogata
Stagione: 2024-2025
Numero: 67/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Camici
Riferimenti normativi: art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva, art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e art. 31, commi 6 e 7, del CGS.
Articoli
Art. 127 - Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento
1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura.
2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.
3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione.
4. L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI.
6. Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta.
7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.
Art. 94 - Ricorso di tesserati e tecnici non professionisti
1. I tesserati non professionisti e giovani nonché i tecnici non professionisti in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società nei loro confronti, possono proporre ricorso che deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Tribunale federale a livello territoriale, entro sette giorni dalla data in cui gli è pervenuta la comunicazione del provvedimento.
2. Il ricorso contiene:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo eventuale difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
b) l'esposizione dei fatti;
c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
Art. 31 - Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:*
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.*
7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L’inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.
10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 231/A del 7.05.2021 e dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.”
*Comma 6 così modificato dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.”