Richiesta decadenza tesseramento e conseguente opposizione - investimento diretto Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti in casi particolari - art. 109, comma 6, NOIF – necessità motivazione e rilevanza eccezionalità
Secondo l'art. 109 NOIF, comma 6, infatti, “ ….Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti...”
Appare evidente la ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore sportivo con la previsione in questione, che è quella di stabilire in via ordinaria una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato regionale di appartenenza della società e del tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della giustizia sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’organo di giustizia sportiva.
Pertanto, anche se con la modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata prevista la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta possibilità sia stata prevista dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...” la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore sportivo, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio ma anche di tale rilevanza da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva.
Stagione: 2024-2025
Numero: 63/TFN/2024-2025
Presidente: Tornatore
Relatore: Perta
Riferimenti normativi: art. 109, comma 6, NOIF
Articoli
Art. 109 - Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari del Tribunale federale è ammesso reclamo alla Corte federale di appello, da proporre entro tre giorni dalla pubblicazione della ordinanza da impugnare.
2. Il reclamo, depositato a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte e trasmesso alla controparte con le medesime modalità, è deciso nella prima camera di consiglio utile con ordinanza.
3. Al procedimento incardinato innanzi alla Corte federale di appello ai sensi del comma 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107.
4. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.