Allenatori e tecnici – obbligo rispetto Statuto e norme federali – violazione – direzione gara non autorizzata - sussiste
Contravviene all’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4, co. 1, CGS il soggetto appartenente all’ordinamento sportivo, in quanto tecnico inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "allenatore UEFA B”, per tale motivo tenuto “al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”, dovendo essere “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37, co. 1-2, R.S.T.), che partecipa alla direzione di una gara amichevole non autorizzata dalla competente Lega.
Stagione: 2024-2025
Numero: 61/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 4, co. 1, CGS – art. 37, co. 1-2, Regolamento Settore Tecnico
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.