Antinomia normativa – competenza procedimenti disciplinari arbitri regionali
Nell'antinomia tra l'art. 62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 CGS in materia di competenza per i procedimenti disciplinari che vedono deferiti arbitri regionali prevalgono le norme del codice di giustizia sportiva essendo fonti di grado poziore ai sensi dell'art. 2, comma 6, dello Statuto Federale e risultando la citata norma del Regolamento AIA in contrasto con l'art. 33, comma 7, dello Statuto Federale a tenore del quale "Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale...".
Peraltro, non avendo il Consiglio Federale, nella riunione del 20 dicembre 2023, approvato una nuova formulazione degli artt. 83 e 92 CGS, finalizzata, tra altro, a riaffermare la competenza del Tribunale Federale Nazionale per i procedimenti disciplinari a carico di arbitri esclusivamente nazionali, il Tribunale, chiamato ad applicare, nel rispetto delle prerogative e dei rapporti istituzionali, le norme volute dal Legislatore Federale, non spettando ad esso Tribunale alcuna potestà di espunzione dall'ordinamento federale a seguito di dichiarazione di loro contrasto con lo Statuto Federale, procede all'esame del merito del deferimento, ovviamente auspicando che l'accennata proposta di modifica venga nuovamente portata all'attenzione del Consiglio Federale e che da questo venga approvata.
Stagione: 2024-2025
Numero: 5/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 62 Regolamento AIA, artt. 83 e 92 CGS, artt. 2, comma 6, e 33, comma 7, Statuto Federale