Violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità – Violazione dell’art. 37, co. 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 5 NOIF in relazione a contatti per la costituzione di una nuova Società calcistica e relativa organizzazione

Non costituiscono “impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva”, ai sensi dell’art. 38 NOIF i contatti preliminari volti alla costituzione di una nuova Società calcistica, peraltro non affiliata alla FIGC né ancora costituita. Tanto più ove detti contatti avvengano a conclusione della stagione sportiva disputata dalla società per la quale il tecnico che abbia avuto detti contatti sia tesserato.

Stagione: 2024-2025

Numero: 58/TFN/2024-2025

Presidente: Sica

Relatore: Ramella

Riferimenti normativi: art. 37, co. 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, co. 5, NOIF

Articoli

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

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