Recidiva – sanzione fatti stessa natura – aumento pena
In presenza di sanzione già irrogata per la violazione delle norme federali e di altra sanzione da irrogare per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, l’aumento previsto dalla art. 18, co. 1, del CGS deve essere della stessa specie e natura di quella applicata al caso concreto.
[Nella fattispecie, le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) in danno del legale rappresentante della società, e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, che la Procura Federale ha chiesto di aumentare con la previsione dell’ammenda, sono state rispettivamente incrementate di ulteriori mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione e di ulteriori punti 1 (uno) di penalizzazione].
Stagione: 2024-2025
Numero: 57/TFN/2024-2025/G
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 18, co. 1, CGS
Articoli
Art. 18 - Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.