Responsabilità disciplinare del Presidente e legale rappresentante della società – responsabilità diretta ed oggettiva della società - mancato adempimento ex art 126 C.G.S.

La società calcistica risponde a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Presidente, per aver omesso di dare notizia alle proprie tesserate della loro convocazione presso la Procura Federale.

Il relativo accordo, ex art 126 C.G.S., si intende risolto in caso di mancato adempimento della società e il conseguente procedimento di responsabilità disciplinare comporta l’applicazione di un aggravamento della comminata sanzione.

Stagione: 2024-2025

Numero: 55/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Coscia

Riferimenti normativi: art 6, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 1 C.G.S., C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. A) n.1 del Codice di Giustizia Sportiva; art 126 C.G.S.

Articoli

  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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