Tesserato resosi autore di abusi e/o molestie su minori – sanzione – principio di effettività e afflittività – sanzione massima prevista dall’art. 9, comma 1, lettera h) del CGS – applicabilità – sussistenza
La straordinaria gravità dei fatti, sia in relazione all’età dei minori coinvolti, sia in relazione alla natura predatoria degli atti compiuti, altamente lesivi della libertà psicofisica e della stessa dignità dei ragazzi, nonché la pervicacia mostrata dal deferito nel reiterare le condotte illecite anche successivamente al suo allontanamento dalla Società, rendono il soggetto, sotto il profilo sanzionatorio, incompatibile con i valori ed i principi dell’ordinamento sportivo. La sanzione non può dunque che essere determinata nella misura massima di cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h), ultimo periodo, CGS.
Stagione: 2024-2025
Numero: 3/TFN/2024-2025/B
Presidente: Sica
Relatore: Arpini e Camici
Riferimenti normativi: art. 9, comma 1, art. 12, comma 1 e art. 44, comma 5, del CGS
Articoli
Art. 9 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza
o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni
o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).
3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.
4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.
7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
7 bis. Agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, comma 1.*
*Comma 7 bis aggiunto dal C.U. 93/A del 23 dicembre 2022
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.