Art. 42, comma 1 e comma 4 lett. d), del Regolamento AIA

L’art. 42 commi 1 e 4 lett. d), del Regolamento AIA) non impedisce che si inizi una qualsiasi conversazione anche indirettamente riferita ad un evento sportivo, né intende e può impedire il diritto di difendersi e rispondere alle offese ricevute. La norma in questione vieta che i direttori di gara commentino pubblicamente la partita diretta, rilasciando dichiarazioni o interviste, analizzando situazioni di gara, partecipando a dibattiti, forum o discussioni pubbliche.

Stagione: 2024-2025

Numero: 1/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Pellegrini

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1 e comma 4 lett. d), del Regolamento AIA

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