Violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF, all’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e agli artt. 37 comma 1 e 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico - sussistenza
Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF, all’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e all’art. 37 comma 1 e all’art. 39 comma 1 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni svolga, in via di fatto, l’attività di allenatore della squadra.
Stagione: 2024-2025
Numero: 17/TFN/2024-2025/A
Presidente: Proietti
Relatore: Callipari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 23, comma 1 NOIF; art. 47 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; art. 37 comma 1 e art. 39 comma 1 lettera E a) Regolamento del Settore Tecnico