Responsabilità disciplinare – condotta assistente arbitro nei rapporti con i Colleghi – esclusione della responsabilità in assenza di prove fattuali precise e concordanti- garanzia del diritto di difesa e del giusto processo in ambito sportivo.
Deve ritenersi esclusa la responsabilità del deferito in ordine alla violazione dell’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. b) e c) Regolamento A.I.A.in osservanza degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con i Colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale, in assenza di circostanze fattuali non dubbie. Il Tribunale Federale è tenuto al rispetto del principio di legalità cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili.
Stagione: 2024-2025
Numero: 13/TFN/2024-2025/A
Presidente: Grasso
Relatore: Coscia
Riferimenti normativi: art. 42, commi 1, 2, 3 lett. b) e c), Regolamento A.I.A.; art. 44, C.G.S.
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.