12/TFN/2024-2025/AResponsabilità disciplinare del Presidente e legale rappresentante della società – responsabilità diretta ed oggettiva della società -presunto mancato pagamento delle somme dovute al calciatore nel termine previsto di trenta (30) giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici

Il mancato pagamento di una società delle somme dovute ad un calciatore nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione resa dalla Commissione Accordi Economici presso la FIGC determina una responsabilità disciplinare sia del Presidente legale rappresentante che della società e di conseguenza la violazione rispettivamente dell’art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6, e 7, C.G.S. e dell’art. 6, comma 1 C.G.S.

L’esclusione della responsabilità necessita della sussistenza della prova dell’effettivo pagamento delle somme dovute nei termini prescritti.

Ai fini della determinazione della misura della sanzione costituisce una diminuente il comportamento riparativo e la non persistenza della morosità all’esito della definizione del procedimento disciplinare.

Stagione: 2024-2025

Numero: 12/TFN/2024-2025/A

Presidente: Proietti

Relatore: Coscia

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94-ter, comma 5, N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6, e 7, C.G.S.; art. 6, comma 1, C.G.S.

Articoli

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