Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione – ratio
La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2,comma 3, CGS CONI (così Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 93/2017).
Stagione: 2024-2025
Numero: 11/TFN/2024-2025/E
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.