Dirigente – condotta violenta nei confronti di dirigente squadra avversaria – violazione art. 4, co. 1, CGS – sussistenza
Costituisce violazione dell’art. 4, co. 1, CGS il comportamento del dirigente, anche non tesserato, che durante una discussione avvenuta innanzi allo spogliatoio della squadra ospite al rientro dal terreno di gioco, scagli contro un dirigente della squadra ospite una bottiglietta piena d’acqua colpendolo al viso, nella specie procurandogli lesioni personali consistite in “trauma facciale: algia mucose orali esterne.”
Stagione: 2024-2025
Numero: 11/TFN/2024-2025/C
Presidente: Sica
Relatore: Citarella
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.