Dirigente – attività rilevante per l’ordinamento sportivo - obbligo tesseramento – violazione

Lo svolgimento di attività in qualità di dirigente e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo, in favore di una società ed in assenza di tesseramento, costituisce violazione dell’art. 4, co. 1, CGS in relazione all’art. 37, co. 1, delle NOIF.

Stagione: 2024-2025

Numero: 11/TFN/2024-2025/A

Presidente: Sica

Relatore: Citarella

Riferimenti normativi: artt. 2, comma 2 e 4, comma 1, C.G.S.- art. 37, comma 1, N.O.I.F.

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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