Distribuzione gratuita agli abbonati di tagliandi per un settore diverso da quello per il quale è stata disposta la sanzione della chiusura
L’aver reso disponibili gratuitamente, agli abbonati di un settore dello stadio per il quale è stata disposta dal Giudice Sportivo la sanzione della chiusura, tagliandi di accesso per un diverso settore, non configura alcuna violazione o elusione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Sotto un primo profilo, occorre, difatti, considerare che uniche destinatarie delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo per i fatti commessi dai sostenitori, tra cui la sanzione consistente nell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, sono le società calcistiche e non i sostenitori, peraltro indistintamente considerati, trattandosi di una responsabilità propria di tipo oggettivo facente capo esclusivamente alle società.
Sotto altro profilo, va evidenziato che i sostenitori abbonati sono titolari (a meno che non sia intervenuto nei loro confronti un provvedimento dell’Autorità, ad esempio Daspo, che inibisca loro l’accesso) del diritto di ricevere dalla società la prestazione oggetto del contratto di abbonamento, ossia la visione della gara, ovvero, in mancanza, la restituzione della quota di prezzo pagata in relazione alla gara cui non hanno potuto assistere per motivi agli stessi non imputabili.
Di conseguenza, la messa a disposizione gratuita, da parte della società, ai tifosi abbonati di un settore colpito dalla sanzione della chiusura di biglietti per assistere alla partita da un altro settore dello stadio, configura un adempimento ad una propria obbligazione attraverso l’esecuzione di una prestazione alternativa ai sensi dell’art. 1197 cod. civ., e non una elusione della sanzione.
Stagione: 2024-2025
Numero: 10/TFN/2024-2025/A
Presidente: Sica
Relatore: Rinaldi
Riferimenti normativi: art. 8 lett. d) CGS
Articoli
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.