Espressione blasfema - art. 37 CGS – particolare riprovevolezza

La blasfemia – che è punita nell’ordinamento generale non in quanto manifestazione di un pensiero ma quale manifestazione pubblica di volgarità (Cass. pen. Sez. Un. 15.7.1992, n. 7979) - costituisce un illecito particolarmente riprovevole nell’ordinamento sportivo poiché è indice di mancanza di rispetto per le regole di pura e semplice educazione civile e, pertanto, a fortiori, per le regole sportive (CFA, SS.UU., n. 75/2021-2022).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 99/CFA/2024-2025/G

Presidente: Torsello

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 37 CGS;

Articoli

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

Salva in pdf