PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – RICORSO E RECLAMO – CONDANNA ALLE SPESE – ESCLUSIONE

Non è applicabile l’art. 55 CGS se il reclamo non è inammissibile o manifestamente infondato. L’art. 55 CGS, in ogni caso, attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderne l’applicazione, ad esempio, in ragione della assoluta novità delle questioni trattate nel giudizio, confermata dalla scarsità e non precisa attinenza dei precedenti sul tema, sia nella giurisprudenza endofederale che esofederale. Le medesime ragioni costituirebbero motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 del Codice di procedura civile.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 98/CFA/2022-2023/M

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 55, comma 1, CGS

Articoli

1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.

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