Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – comportamento costituente reato - attività sportiva - rapporto non riconducibile – non è sanzionabile – estensione de iure condendo – ammissibilità – modifica della normativa esofederale - necessità

Nella prospettiva dei rapporti tra i due ordinamenti (e dei relativi sistemi di giustizia), l’ordinamento sportivo potrebbe, al fine di promuovere al massimo i suoi fini e la funzione sociale dello sport ampiamente intesa (sulla scia anche dell’ampia formulazione dell’art. 165 TFUE), estendere i principi di lealtà, correttezza e probità per i soggetti dell’ordinamento sportivo oltre i rapporti riferibili all’attività sportiva, fino a ricomprendere i rapporti sociali.  Non basterebbe, tuttavia, la scelta di una singola Federazione. Sarebbe a tal fine indispensabile una modifica della stessa normativa esofederale, a cui quella endofederale si conforma. L’art. 4, comma 1, C.G.S. nel limitare l’ambito applicativo dei principi ad «ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva» è conforme, come si è detto, all’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Inoltre, più in generale, il Collegio di Garanzia del CONI (Collegio di Garanzia, Sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 66), ha letto in senso restrittivo la ricordata previsione dell’art. 1, comma 2, Regolamento di giustizia della Federazione Italiana Tennis, che prescrive i suddetti principi «in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale».  Ciò conferma che un’estensione dell’ambito applicativo dei principi non può essere rimessa alla singola Federazione, ma deve muovere dall’ambito esofederale e costituire una scelta dell’intero ordinamento sportivo nazionale. Il clamor fori generato da fattispecie di reato che non trovano una rilevanza anche disciplinare perché accadute al di fuori di rapporti riferibili all’attività sportiva, come i fatti descritti nell’atto di deferimento in esame, potrebbe giustificare l’ampliamento dell’ambito applicativo dei principi, ma nel contesto di una generale modifica normativa. I valori dello sport e il ruolo degli atleti quali prioritari attuatori di quei valori genera il suddetto clamor fori di fronte a decisioni, come quella attuale, che non possono irrogare, per le ragioni sopra indicate, una sanzione disciplinare, nonostante l’assoluto giudizio di disvalore circa i fatti descritti nel deferimento, testimoniato peraltro dall’attivazione sia della Procura Generale dello Sport che della Procura Federale.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 98/CFA/2022-2023/G

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

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