Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – comportamento costituente reato - attività sportiva - rapporto non riconducibile – non è sanzionabile

Non è sanzionabile (anche) dinanzi al giudice sportivo il comportamento di alcuni tesserati di una società i quali - sulla base delle risultanze probatorie acquisite a seguito della trasmissione di copia degli atti dell’indagine penale condotta dalla Procura della Repubblica – hanno posto in essere tale comportamento costituente reato al di fuori di rapporti riferibili all’attività sportiva. L’art. 1, comma 1, C.G.S. afferma che il Codice «disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare». In modo coerente, l’art. 4, comma 1, C.G.S. individua una fattispecie che, nonostante contenga una clausola molto ampia, limita il proprio campo applicativo ad «ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva».  La chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva (cfr. Commissione disciplinare nazionale C.U. n. 56/CDN (2013/2014) – caso 235). Le uniche componenti della disposizione che possano favorire interpretazioni estensive dell’ambito applicativo della norma sono soltanto l’aggettivo indefinito «ogni» (rectius: «ogni rapporto») e l’avverbio «comunque» («comunque riferibile all’attività sportiva») – elementi valorizzati dalla giurisprudenza endofederale. Si è, ad esempio, affermato che l’art. 4 contiene «una clausola molto ampia, suscettibile di ricomprendere nel proprio spettro applicativo molteplici fattispecie, non soltanto quelle attinenti allo svolgimento stricto sensu dell’attività sportiva, ma anche quelle concernenti “rapporti” ad essa comunque riconducibili» (CFA, Sez. IV - decisione n. 0069 CFA del 2 marzo 2022). Per il resto è ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte la ripetizione del principio in relazione a fattispecie che in modo evidente attengono a rapporti riferibili all’attività sportiva [cfr. in via esemplificativa Sez. Unite - decisione n. 0013 CFA del 9 agosto 2022 e Sez. Unite - decisione n. 0003 CFA del 1 luglio 2022; e CFA Sez. II – C.U. n. 029/CFA (2019/2020), rispetto alla corrisponde norma del C.G.S. vigente ratione temporis]. Una limitazione che trova riscontro anche nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport CONI (Collegio di Garanzia, Sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 66). Al fine di poter ricondurre i fatti in esame alla violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., non può invocarsi questa norma in combinato disposto con l’art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo, dedicato al “Principio di non violenza”. Il meccanismo del “combinato disposto” è certamente impiegabile per desumere una prescrizione attraverso l’integrazione coordinata del contenuto di più norme, purché́ il risultato ottenuto non contrasti con quanto le norme combinate contemplano singolarmente. Nel caso di specie l’art. 4, comma 1, C.G.S. testualmente limita il proprio ambito applicativo ad ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, peraltro in modo conforme a quanto previsto dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI dedicato al “Principio di lealtà” («I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva»). Il preteso combinato disposto determinerebbe non soltanto una chiara forzatura dell’ambito applicativo dell’art. 4, comma 1, C.G.S., ma anche l’invocazione dell’art. 5 Codice di Comportamento Sportivo per superare un limite che è affermato dallo stesso Codice di Comportamento Sportivo all’art. 2.. L’obbligo di osservare i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, concerne anche i comportamenti afferenti ai rapporti di natura economica, sociale e morale, ma devono comunque essere pur sempre riferiti all’ambito prettamente sportivo, al pari di quelli concernenti i rapporti di natura agonistica. (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (Collegio di Garanzia, Sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 66) (Nel caso di specie la Corte ha statuito la propria carenza di giurisdizione in relazione al comportamento di alcuni tesserati per una società calcistica i quali avevano commesso il reato di violenza sessuale in una abitazione che la società di appartenenza aveva locato in uso per i propri tesserati).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 98/CFA/2022-2023/F

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 1, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 5 Codice di comportamento sportivo;

Articoli

1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le
fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento
processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema
della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata
Federazione.
2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive
antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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