PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – RICORSO E RECLAMO – MOTIVI DI GRAVAME – SPECIFICITÀ
È principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi. (CFA, Sez. I, n. 0078 CFA del 4 febbraio 2021).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 98/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 49, comma 4, CGS; art. 101, comma 3, CGS
Articoli
Art. 49 - Ricorsi e reclami
1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.