Calciatori – tesseramento – art. 39, comma 2, NOIF - art. 39, comma 3, NOIF - richiesta di tesseramento - dichiarazione attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere – efficacia del tesseramento – dai due adempimenti

L’art. 39, comma 2, NOIF dispone che: “ La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.”. La locuzione “...alla richiesta deve allegarsi la dichiarazione...” sta a significare che l’azione della richiesta deve essere considerata composta: 1) dalla redazione, debitamente sottoscritta, su moduli predisposti, 2) dalla allegazione del documento in questione. Ne deriva che essendo l’azione in questione “composta” da due adempimenti, fino a quando la stessa non risulta completa, il tesseramento non può dirsi efficace. Non è, quindi, obbligatorio accompagnare contestualmente la richiesta alla dichiarazione, ma, finché quest’ultima non viene “allegata” alla pratica di tesseramento, tale pratica non può dirsi completata. D’altro canto, quello richiesto e consistente nella dichiarazione in questione, non è un adempimento gravoso, in quanto subito il calciatore è in grado di rendere la dichiarazione richiesta. Inoltre, a seguire l’interpretazione diversa, una società potrebbe presentare la richiesta di tesseramento e riservarsi l’allegazione della dichiarazione in tempo successivo, senza un termine preciso per provvedere, se non quello, di logica, della fine del campionato. Ciò contrasterebbe con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Anche che l’espressione “ La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento...”, di cui all’art. 39, comma 3, NOIF, deve essere letta nella medesima ottica interpretativa, nel senso di intendere la richiesta completa, quindi contenente anche la dichiarazione di cui al comma 2. Del resto i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati e un controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti, per cui l’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 98/CFA/2021-2022/A

Presidente: Lipari

Relatore: Correale

Riferimenti normativi: art. 39, comma 2, NOIF

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