Dichiarazioni lesive – divieto – art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell’ordinamento sportivo
Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 CGS non è assimilabile sic et simpliciter al reato di diffamazione ex art. 595 CP, in quanto i canoni di continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare nell’ordinamento generale il confine di liceità critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti prescrivono (CFA, sez. I, n. 59/2021-2022; n. 14/2021-2022).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 97/CFA/2021-2022/F
Presidente: Palmieri
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 23 CGS; art. 535 CP