Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2, CGS - notizia dell’illecito – modalità con cui il denunciante ha appreso i fatti e le sue eventuali fonti - irrilevanza
Ai fini del corretto esercizio della pretesa punitiva rileva la sussistenza di un fatto che costituisca violazione di una fattispecie disciplinare, purché il fatto sia sufficientemente circostanziato e il denunciante sia identificato o facilmente identificabile, e non anche le modalità con cui il denunciante abbia appreso quei fatti e le sue eventuali fonti. Spetta infatti alla Procura attraverso lo svolgimento della doverosa attività d’indagine verificare la fondatezza del fatto denunciato e la sua effettiva rilevanza disciplinare.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 97/CFA/2021-2022/D
Presidente: Palmieri
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS