Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS – natura informale della riunione – irrilevanza – natura interlocutoria della riunione - irrilevanza

Sono irrilevanti ai fini della configurabilità della fattispecie disciplinare di cui all’art. 23 CGS la natura informale (non registrata, né verbalizzata) di una riunione, nel corso della quale sono profferite le dichiarazioni e il fatto che la decisione sulla questione in relazione alla quale sia intervenuta la dichiarazione lesiva è stata poi assunta in altra successiva riunione; per tale fattispecie è necessario e sufficiente che la dichiarazione sia resa pubblicamente, considerandosi tale la dichiarazione resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 97/CFA/2021-2022/B

Presidente: Palmieri

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 23 CGS

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