Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – esclusione

Nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (cfr. CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, è sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022, dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 96/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf