Settore tecnico – allenatore – abilitazione – necessità – anche per le squadre primavera e giovanili

L’attività di allenatore dei portieri deve essere svolta soltanto da tecnici abilitati, non solo per la prima squadra, ma anche per le squadre Primavera e le squadre giovanili. In tal senso si esprime espressamente l’art. 23 delle NOIF, il quale stabilisce che: “1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.”. Come reso palese dal suo tenore letterale, la norma impegna le società ad avvalersi soltanto di tecnici abilitati e ad essi impone l’osservanza di tutte le norme federali e, in particolare, di quelle contenute nel Regolamento del Settore tecnico, la cui obbligatorietà è sancita in modo esplicito dal citato art. 23. Nel senso dell’obbligatorietà delle qualifiche dispongono inequivocamente l’art. 26 ter, l’art. 27 (che ha assunto ora la numerazione 26 quater) e l’art. 39 alle voci Ha.1) e Hc del Regolamento del settore tecnico. Dette norme presentano una formulazione precisa delle fattispecie regolate tale da consentire ai soggetti interessati di autodeterminarsi liberamente nella consapevolezza della rilevanza disciplinare delle condotte che l’ordinamento federale considera illecite. Anche a voler trascurare l’argomento interpretativo che trova radice nella chiarezza del dato testuale, convergenti considerazioni di ordine sistematico inducono a escludere che il possesso dell’abilitazione di allenatore dei portieri sia obbligatoria soltanto per la prima squadra e non anche per le squadre dell’universo giovanile. Nulla, infatti, può indurre a ritenere eludibili nei settori giovanili e dilettantistici le regole poste dal legislatore sportivo a presidio non solo del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, ma anche di specifici interessi meritevoli di particolare attenzione, specie in detti ambiti. Gli atleti più giovani vivono il periodo di sviluppo del sistema osteoarticolare, il che impone la programmazione di un piano di allenamenti che consenta di non stressare le articolazioni e che sia mirato a compensare questa difficoltà, specie nelle fasi di impatto a terra. L’allenatore GK è chiamato quindi a lavorare nel periodo di maturazione dei giovani portieri, il che richiede l’allestimento e l’adattamento dei programmi di allenamento per prevenire rischi legati alle rapide fasi di crescita e per accompagnare lo sviluppo fisico e psicologico degli atleti. Ciò impone a questa particolare categoria di allenatori la conoscenza e la pratica di metodiche di allenamento mirate alle prestazioni specifiche del ruolo e il conseguimento dell’abilitazione vale appunto ad attestare il possesso delle competenze teoriche e tecniche necessarie per una corretta preparazione dei portieri, specie se delle serie giovanili. Allo stesso tempo, oltre a curare lo sviluppo delle abilità emotive, fisiche e tecniche, che consente di migliorare il proprio potenziale, non va trascurata l’ulteriore esigenza legata alla formazione di atleti giovani, ai quali deve essere trasmesso il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 20/2013-2014). A tal fine i programmi didattici dei corsi per il conseguimento dell’abilitazione non si limitano a curare soltanto i profili di tecnica e tattica calcistica, ma hanno ad oggetto le metodologie di allenamento e finanche elementi di psicologia e medicina sportiva. Tutto questo rende manifesto come l’allenatore sia gravato di elevata responsabilità nei confronti dei giovani atleti, dovendo tutelarne la formazione e lo sviluppo; al contempo pone in evidenza come gli oneri che da essa derivano possano essere assolti consapevolmente ed efficacemente soltanto se assistiti da adeguata preparazione ed esperienza, che devono essere acquisite e verificate mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione e il superamento di test teorici e attitudinali. E’ quindi del tutto conseguente ritenere che il legislatore federale abbia inteso imporre regole di portata generale non limitate al settore professionistico, recanti adempimenti particolarmente stringenti, per quanto riguarda la obbligatorietà del possesso delle specifiche abilitazioni, in difetto delle quali l’attività di allenatore non può essere espletata e il suo esercizio integra illecito disciplinare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la disciplina contenuta nel Sistema licenze nazionali reca un catalogo di adempimenti minimi necessari per la partecipazione ai campionati professionistici, ma non esaurisce il quadro della normativa federale in materia di requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività tecniche nelle squadre militanti nei vari campionati)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 96/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 23 NOIF; art. 26 ter, art. 27 (ora 26 quater) e l’art. 39 voci Ha.1) e Hc Regolamento del settore tecnico

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