Corte federale d’appello – art. 101, comma 3, secondo periodo CGS – divieto dei nova in appello – nuove argomentazioni dirette a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado - ammissibilità

Il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata ma non impedisce, invece, di svolgere nuove argomentazioni in sede impugnatoria, tendenti ad evidenziare l’erroneità della decisione gravata e a illustrare ulteriormente un motivo di censura già articolato in primo grado.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 96/CFA/2021-2022/G

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, secondo periodo CGS

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