Calcio a Cinque – c.d. “atleti formati” - delibera C.U. n. 772 del 15.2.2022 - limiti di partecipazione dei calciatori/calciatrici alle gare dei campionati nazionali di calcio a 5 di serie A, A2 e B maschile di serie A ed A2 femminile – non è illegittima
Non è illegittima la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque assunta nella riunione del 14.2.2022, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15.2.2022, nella parte in cui venivano introdotte molteplici e significative modifiche alle disposizioni in tema di limiti di partecipazione dei calciatori/calciatrici alle gare dei Campionati Nazionali di Calcio a 5 di Serie A, A2 e B Maschile di Serie A ed A2 Femminile per le stagioni 2022/2023 e 2023/2024. La promozione e la tutela dei vivai giovanili costituiscono obiettivi condivisi a livello sia interno (delibera CONI 15 luglio 2004, n. 1276) che euro-unitario (Comunicazioni della Commissione europea 11 luglio 2007, recante il Libro bianco dello sport, e 18 gennaio 2011, per “Sviluppare la dimensione europea dello sport”). La delibera CONI perseguiva l’obiettivo di far sì che “nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale [sia] garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale”. Con la prima Comunicazione, la Commissione ha ritenuto che “le regole che impongono alle squadre una quota di giocatori formati sul posto possono ritenersi compatibili con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle persone se non causano una discriminazione diretta basata sulla nazionalità e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possono essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito quale, ad esempio potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani giocatori di talento”. Con la seconda, la Commissione ha rilevato che “norme indirettamente discriminatorie (ad esempio quote di giocatori formati sul posto) … si possono considerare compatibili se perseguono un obiettivo legittimo e nella misura in cui sono necessarie e commisurate al raggiungimento di tale obiettivo”. Non è un caso, d’altronde, che iniziative analoghe a quella qui in discussione siano state assunte in altri settori dello sport (rugby, pallavolo, hockey inline, pallanuoto). Anche altri ordinamenti sportivi, stranieri e sovranazionali, hanno introdotto la c.d. “Home Grown Player Rule”, secondo la quale una quota dei giocatori schierati in campo o compresi nella rosa, anche indipendentemente dalla nazionalità, deve provenire dai settori giovanili del club o comunque del Paese. Il Consiglio di direttivo della Divisione calcio a 5 ha inteso raggiungere questa finalità combinando una serie di parametri secondo criteri che sono espressione di discrezionalità tecnica eminente, qui non sindacabile.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 96/CFA/2021-2022/F
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: C.U. Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque n. 772 del 15.2.2022