Tribunale federale a livello nazionale – competenza – delibere delle componenti federali - art. 79 codice di giustizia sportiva – e’ norma generale attributiva della competenza – competenza in unico grado del Collegio di garanzia - carattere eccezionale e residuale

Il sistema della giustizia endofederale è tendenzialmente organizzato in base al c.d. doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d’appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall’altra il Giudice federale, anch’esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d’appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo CGS FIGC, all’art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente - introduce una norma “di sistema” avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale. Questa è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale federale (così come lo sono i citati artt. 25 e 30 del CGS CONI), il cui effetto è quello di garantire una piena autodichia dell’ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI (CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021). Secondo lo stesso Collegio di garanzia, in assenza di espresse previsioni normative, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli organi della giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi di questa e alle condizioni sancite dal CGS CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di garanzia medesimo e ritiene il carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata sé stesso dall'art. 54, comma 3, CGS CONI (Coll. gar., Sez. I, n. 77/2019; Sez. I, n. 76/2019; Sez. I, n. 75/2019; SS. UU., n. 62/2018; SS. UU. n. 32/2018). Non vale il richiamo a due precedenti del Collegio di garanzia dello sport (Sez. III, n. 10/2021; e, prima ancora, Sez. I, n. 4/2017). La decisione n. 4/2017 è antecedente alla pronunzia delle Sezioni unite n.62/2018, che espressamente ha dato atto del contrasto esistente sul punto fra le Sezioni semplici e ha inteso risolverlo. La decisione n. 10/2021, nel sottolineare come la ricostruzione del sistema non sia comunque agevole, ritiene che:- sia pure con formulazione “ellittica e in parte implicita”, l’art. 87, comma 4 (“Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”) riserverebbe alle singole componenti federali la scelta, da assumere nei rispettivi statuti e regolamenti, sulla disciplina applicabile alle controversie che riguardano le decisioni delle stesse componenti e dei relativi organi; - la LND questa scelta avrebbe effettivamente compiuto con il ricordato art. 53, comma 3, del proprio regolamento; - in quanto né l’art. 83 né l’art. 84 CGS FIGC menzionano le controversie relative a delibere o decisioni delle componenti federali o dei relativi organi, queste rientrerebbero proprio tra quelle di cui al comma 3 dell’art. 53. Tale ragionamento non può essere condiviso. Occorre dare continuità all’indirizzo espresso dalla Corte federale d’appello secondo cui l’art. 87, comma 4, CGS FIGC, è norma processuale e non norma sulla competenza, e quindi non può essere presa in considerazione (Sez. I, n. 51/2020-2021; Sez. I, n. 29/2020-2021). Sarebbe incongruo ritenere che l’art. 87, visto nel suo complesso, accorpi in maniera eterogena norme processuali (come sono palesemente quelle dei commi 1, 2 e 3) con una norma sulla competenza (in tesi: il comma 4), cosicché pare ragionevole concludere che anche quest’ultima disciplini solo profili di rito. Le norme generali attributive di competenza sono quelle degli artt. 25, comma 1, e 30, comma 1, CGS CONI, nonché dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC. Vero è che, nell’ambito del CGS FIGC, i successivi degli artt. 83 e 84 CGS FIGC fanno una elencazione dettagliata delle competenze del Tribunale federale a livello nazionale e della Sezione disciplinare del Tribunale. In queste, non sono comprese controversie del tipo di quella ora in discussione. L’(apparente) antinomia va risolta mediante una interpretazione che - in conformità con le disposizioni costituzionali (artt. 24 e 11 Cost.), euro-unitarie (art. 46 Carta di Nizza) e sovranazionali (artt. 6 e 13 CEDU) - meglio garantisca la piena tutela del diritto di difesa secondo le linee di un sistema articolato su tre gradi di giudizio. Ne consegue che le ipotesi di giudizio in unico grado innanzi al Collegio di garanzia dello sport devono ritenersi eccezionali, di stretta interpretazione e riscontrabili nei soli casi in cui non sussista dubbio (così ora TFN, Sez. disc., n. 145/2021/2022). In sintesi, la disposizione-base di riferimento resta - anche, ma non solo, per la sua collocazione topografica - l’art. 79, comma 1, CGS FIGC, di cui gli artt. 83 e 84 rappresentano estrinsecazione specifiche, ma non esaustive. Né, infine, si può trarre spunto dall’art. 53, comma 3, reg. LND, che assegna alla competenza del Collegio di garanzia dello sport le controversie per cui non siano previsti gradi interni di giustizia federale. Occorre infatti stabilire in primo luogo, e sulla base di altre e diverse disposizioni, quali siano queste controversie, pena altrimenti la petizione di principio. In conclusione, nella materia controversa, va riaffermata la competenza degli organi della giustizia federale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 96/CFA/2021-2022/C

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 87, comma 4, CGS; art. 79 CGS; art. 25 e art. 30 CGS CONI; art. 54 CGS CONI; art. 53, Regolamento LND

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