Processo sportivo in genere – giudice sportivo - atti regolamentari – giurisdizione – sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice sportivo sugli atti regolamentari adottati nell’ordinamento sportivo. L’art. 2, comma 1, lett. a), del c.d. “Salvacalcio” (decreto-legge 19 agosto 2003 n.220, convertito, con modificazioni, in legge 17 ottobre 2003, n. 280) riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto “l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive.”. Non vi è ragione per non intendere tale previsione, in modo non ingiustificatamente restrittivo, come attributiva della giurisdizione al giudice sportivo su tutti i fatti di auto-organizzazione dell’ordinamento sportivo. Questa interpretazione appare più coerente con quanto ha rilevato la Corte costituzionale circa la “natura, per taluni profili originaria e autonoma, dell'ordinamento sportivo, che di un ordinamento giuridico presenta i tradizionali caratteri di plurisoggettività, organizzazione e normazione propria”, cosicché “la regolamentazione statale del sistema sportivo deve … mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo” e che qui, ovviamente, non sono in gioco (sent. 25 giugno 2019, n. 160). Anche il Collegio di garanzia del CONI non dubita che gli organi della giustizia sportiva abbiano cognizione delle impugnazioni delle norme regolamentari di una Federazione sportiva, discutendo semmai seguito del riparto delle competenze fra questi (ad es., SS. UU., n. 32/2018; SS. UU., n. 62/2018).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 96/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

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