Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - avviso della conclusione delle indagini – atto di deferimento – termini – art. 123, comma 1^ e 125, comma 2^ CGS - decorrenza

L’art. 125 comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell’atto di deferimento. La disposizione va letta in combinato disposto con l’art 123, comma 1, CGS che prevede, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell’incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi. (CFA, Sez. IV, n.5/2022-2023). Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020). E’ dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini. Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento” (CFA n.40/2021-2022).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 95/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Cavallo

Riferimenti normativi: art. 125, comma 2, CGS; art. 123, comma 1

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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