Società sportiva - partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto - C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 - art. 16-bis delle NOIF – ratio - art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC

Non è illegittima la delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, avente per oggetto la modifica dell’art. 16-bis delle NOIF. Un esteso divieto di multiproprietà valorizza la competizione sportiva, nell’ottica di un rigore etico che viene appieno promosso in forza della piena operatività della regola non solo rispetto a squadre che partecipano allo stesso campionato ma anche a società che appartengono a categorie diverse, così incidendo, ad esempio, sulla quaestio del trasferimento dei calciatori. L'art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC non ammette partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, di più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto (“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”); il disposto non contiene distinguo tra ‘multiproprietà' in campionati diversi o in uno stesso campionato; che il principio di gerarchia delle fonti impone che le norme regolamentari siano sempre subordinate a quelle statutarie. Pertanto la FIGC ha adeguato l'assetto regolamentare a quello statutario

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 95/CFA/2021-2022/E

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021; art. 16-bis delle NOIF

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